Circ. n. 114
Reggio Calabria, 11 novembre 2025
AL DSGA
AI DOCENTI
AL SITO WEB D’ISTITUTO
Oggetto: Divieto di lezioni private agli alunni del proprio istituto – Richiamo normativo
lA PRESENTE CIRCOLARE VALE COME NOTIFICA AGLI INTERESSATI
Si richiama l’attenzione del personale docente sull’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 508 del D. Lgs. 297/1994, che vieta ai docenti di impartire lezioni private ad alunni iscritti nel medesimo istituto scolastico in cui prestano servizio.
In particolare, la norma stabilisce che:
- Il personale docente che intenda svolgere lezioni private è tenuto a comunicare preventivamente al Dirigente scolastico tale attività, indicando nominativi e provenienza degli alunni;
- Il Dirigente scolastico, qualora lo richiedano esigenze di servizio o di funzionamento dell’istituto, può vietare o interrompere lo svolgimento delle lezioni private, sentito il Consiglio di Istituto;
- Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale, il quale decide in via definitiva previo parere del Consiglio Scolastico Provinciale;
- Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private: sono nulli gli scrutini o le prove d’esame svoltesi in violazione del divieto;
- Il divieto di impartire lezioni private è assoluto per i Dirigenti scolastici e per i dirigenti tecnici.
Si richiama, altresì, il principio di incompatibilità e conflitto di interessi previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), che impone al personale di astenersi da attività che possano compromettere l’imparzialità e la correttezza nello svolgimento della funzione docente.
Si confida nella scrupolosa osservanza di quanto sopra riportato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Anna Rita Galletta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2 D.Lgsn.39/93
Patrizia Praticò
Docente