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Circ. n. 147

Circ. n. 147- Domanda di partecipazione agli esami di Maturità –

Classi Quinte A. S. 2025/2026.

 

Esame di Stato a.s. 2024/25 – Indicazioni operative e Note informative – Ufficio VII – sede di Forlì-Cesena

Circ. n. 147

Reggio Calabria, 26 novembre 2025

AL DSGA

ALLE FAMIGLIE

AGLI STUDENTI

AI DOCENTI COORDINATORI DELLA CLASSI QUINTE

AL PERSONALE ATA

AL SITO WEB D’ISTITUTO

OGGETTO: Domande di partecipazione Esame di Stato anno scolastico 2025/2026

Con la presente si informano gli studenti delle quinte classi, che sosterranno l’Esame di M a t u r i t à nel corrente anno scolastico che, secondo quanto stabilito dalla Nota del Ministero dell’Istruzione – prot. n. 0074346 – del 10/11/2025 (allegata alla presente), il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione all’Esame di Maturità, indirizzata al Dirigente Scolastico, è fissato al giorno 12/12/2025.

Pertanto gli studenti delle CLASSI QUINTE dovranno consegnare ai coordinatori di classe entro e non oltre il 5 dicembre 2025,

  • Domanda di partecipazione all’Esame di Maturità
  • Ricevuta del  versamento della tassa di esame di € 12,09 da effettuarsI sul portale ministeriale PAGOINRETE sezione pagamenti Tassa Esame di Stato Secondo Ciclo
  • Il diploma originale di Licenza Media (per coloro i quali non lo avessero già presentato).

 

Il termine di consegna delle istanze, da parte dei docenti coordinatori di classe, è fissato alla data di martedì 9 dicembre 2025. 

 

Ammissione all’Esame di Stato (classi quinte): Sono ammessi gli studenti che, nello scrutinio finale:
 ottengono almeno sei decimi in tutte le discipline;
 riportano almeno sei decimi nel comportamento, il voto di comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico (art. 4, c. 2, D.P.R. 122/2009).
Requisito di frequenza:

Per essere ammessi alla valutazione finale è necessario frequentare alme tre quarti del monte ore annuale personalizzato (art. 14, c. 7, D.P.R. 122/2009)

Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 2 febbraio 2026)
Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 62 del 2017, sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di maturità, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti
il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

Candidati esterni (presentazione domande: 12 novembre – 12 dicembre 2025) L’articolo 14 del d.lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di maturità in qualità di candidati esterni coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d.lgs. n. 226 del 2005;
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2026.
Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all’esame di maturità in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2026.
Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 62/2017, e dell’art. 5 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, l’ammissione all’esame di maturità dei candidati esterni è subordinata allo svolgimento delle attività di “Formazione scuola lavoro”
– come ridenominate dall’art. 1, co. 6, del d.l. 127/2025, convertito con l. 164/2025 – oppure di attività assimilabili, definite dall’art. 2 del medesimo d.m.. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di maturità.
Ai sensi dell’art. 6 del citato d.m. n. 226/2024, i candidati esterni, in fase di presentazione della domanda di ammissione all’esame di maturità all’Ufficio scolastico regionale competente, dichiarano e documentano lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di attività di “Formazione scuola-lavoro” e di attività assimilabili.
È possibile integrare la dichiarazione presentata all’atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo 2026, presentando, entro e non oltre il 20 aprile 2026, direttamente all’istituzione scolastica cui sono stati assegnati, la documentazione

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l’esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Anna Rita Galletta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2 D.Lgsn.39/93

 

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