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Circ. n. 52

Circ. n. 52-CHIARIMENTI SU CERTIFICATI MEDICI

Validità dell'anno scolastico

 

DELIBERA n. XXXX del 13.05.2021 – Criteri per la deroga al limite di assenze per la validità dell'anno scolastico Il

 

Reggio Calabria, 09Ottobre 2025

 

ALDSGA

AI DOCENTI

ALLE FAMIGLIE

AGLI STUDENTI

AL PERSONALE ATA

AL SITO WEB D’ISTITUTO

 

OGGETTO: CHIARIMENTI SU CERTIFICATI MEDICI, ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO E VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO.

Con la presente, si ribadiscono alcuni aspetti della normativa riguardante  l’adempimento dell’obbligo scolastico, la validità dell’anno scolastico e i certificati medici, nella speranza di fornire una corretta informazione e applicazione della Legge Regionale n°233 del 25/10/2023.

  • Frequenza scolastica. Il Dirigente Scolastico ha il dovere di monitorare la frequenza scolastica degli alunni, anche tramite i Coordinatori di classe e, in caso di discontinuità e/o irregolarità, deve segnalarlo alla famiglia, al fine di adottare le opportune strategie, in un rapporto collaborativo e sinergico, per agevolare la frequenza scolastica dell’alunno. Ecco perché quando il numero di assenze tende al limite massimo previsto dalla normativa, anche nelle situazioni non rientranti in senso stretto nei casi di “elusione” disciplinati dalla L. 1259 del 2023, è opportuno inviare alla famiglia una lettera di segnalazione, richiedendo, in aggiunta alle giustificazioni riportate sul registro elettronico, una ulteriore “giustificazione motivata”, ma, si ribadisce, nell’ottica di prevenire eventuali situazioni di inadempimento dell’obbligo scolastico e al fine di garantire il pieno diritto allo studio degli alunni.
  • Certificati medici. E’ opportuno puntualizzare, a beneficio di una corretta informazione, che la Legge Regionale n°233 del 25/10/2023, non prevede l’abrogazione, tout court, della certificazione medica in senso assoluto, bensì l’abolizione dell’obbligo di presentazione del certificato medico per il rientro a scuola in caso di malattia superiore a cinque giorni. La novità normativa riguarda l’opportunità di snellire una procedura burocratica, che prima era obbligatoria per poter riammettere l’alunno a scuola, dopo un malattia superiore a cinque giorni. Ciò non implica, tuttavia, che la famiglia non possa o non debba più richiedere certificati medici per documentare la malattia dei figli, nelle situazioni di numerose assenze, per cui possa essere messa a rischio la validità dell’anno scolastico (nella scuola secondaria) o vi possa essere il rischio di elusione dell’obbligo (nella scuola primaria e secondaria).
  • Validità dell’anno scolastico Ai sensi del DPR 122/2009, art.14, comma 7, nella scuola secondaria (di 1° e 2° grado) ai fini della validità dell’anno scolastico, ogni studente deve aver frequentato la scuola per almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato, di cui all’art.14, comma 7, le ore di assenze dovute a ritardi e/o uscite anticipate rientrano nel computo delle ore di assenza. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

Di seguito è utile ricordare quanto di seguito riportato:

  • Ora di lezione previste annuali: 1056;
  • Ore di frequenza minima richieste dalla normativa per la validità dell’anno scolastico 792 (75% di 1056); Ore di assenza massime 264 (25% di 1056);
  • Assiduità assenze inferiori a 107 ore (ex 20 gg);
  • Non assegnazione punto di banda assenze superiori a 187 ore (ex 35 gg.).

Si allega alla presente modello autocertificazione

 

Il Dirigente Scolastico

 Avv. Anna Rita Galletta

Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs.n.39/93

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